Sicurezza e formazione: certificati e attestati validi fino al 15 giugno 2020

17 aprile 2020
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha sospeso tutte le attività formative, comprese quelle abilitanti e obbligatorie in materia di sicurezza e i relativi aggiornamenti, in conformità all’art. 103 del Decreto legge 17 marzo 2020 , n. 18.
A seguito di tale sospensione per causa di forza maggiore, “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Pertanto, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutti i ruoli e le funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non comporta l’impossibilità a svolgere i ruoli e le funzioni per i quali si era stati abilitati. A titolo esemplificativo, l’addetto all’emergenza, sia antincendio sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità anche senza gli aggiornamenti obbligatori, così come il carrellista o le altre funzioni abilitate dalla formazione.
L’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato al termine delle misure restrittive a livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative.

Apri il documento Regolamento UE 2016 679. Arricchito con riferimenti ai Considerando Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018

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